IL SINDACO
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26/02/2020, “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 06/03/2020, “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08/03/2020, “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00005 del 09/03/2020, “Modifiche e integrazioni all’ordinanza Z00004 dell’8 marzo 2020”;
Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10/03/2020, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00007 del 12/03/2020, “Indirizzi finalizzati alla revisione della programmazione del servizio erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale”;
Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00008 del 13/03/2020, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00009 del 17/03/2020, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00010 del 17/03/2020, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00011 del 18/03/2020, “Modifiche e integrazioni all’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010”;
Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00013 del 20/03/2020, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una situazione pandemica;
Richiamata l’ordinanza sindacale n.37 del 20/03/2020, con la quale sono state introdotte ulteriori misure di contenimento per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sul territorio comunale di Ladispoli;
Evidenziato che
– le norme attualmente in vigore per contenere la pandemia COVID-19 hanno determinato la restrizione o l’interruzione delle attività abituali dei cittadini;
– tali restrizioni, per le persone che presentano grave disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e problematiche psichiatriche e comportamentali ad elevata necessità di supporto, si aggiungono alla drastica riduzione dei livelli assistenziali minimi, sia di quelli erogati direttamente dal Comune di Ladispoli che dal Distretto socio-sanitario di riferimento, e che in alcuni casi l’assistenza domiciliare è stata completamente sospesa in via precauzionale;
Preso atto che le associazioni composte dai genitori di ragazzi con disabilità grave, per sopperire alla carenza di assistenza domiciliare e per migliorare il benessere psicofisico dei propri figli, hanno richiesto all’Amministrazione comunale una deroga alle disposizioni vigenti, che consentano di poter frequentare luoghi all’aperto in compagnia del nucleo familiare;
Evidenziato che l’Amministrazione comunale intende andare incontro alle esigenze manifestate dalle associazioni sopra citate, autorizzando la frequentazione del lungomare più vicino alla propria abitazione e mettendo a disposizione un’area di proprietà comunale idonea per le finalità richieste;
Considerato che il Parco pubblico situato all’interno del Bosco di Palo, avente accesso da via dei Delfini, possieda le necessarie caratteristiche funzionali in quanto recintato, dotato di spazi ampi e facilmente ispezionabile da parte delle Forze dell’ordine;
Precisato che
– il provvedimento in oggetto è destinato esclusivamente alle persone con grave disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e problematiche psichiatriche e comportamentali ad elevata necessità di supporto;
– tali persone potranno recarsi nelle aree di cui sopra, accompagnate da persone facenti parte del proprio nucleo familiare, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 9:00 e le ore 17:00;
– le uscite avverranno solo se strettamente necessario, con divieto di assembramento e rispettando le regole di distanziamento sociale dalle persone che non appartengono al proprio nucleo familiare per prevenire il rischio di contagio;
– l’esigenza di uscire deve essere autocertificata come da disposizioni vigenti in materia.
È consigliabile che l’accompagnatore sia munito di altra documentazione, come il certificato attestante la condizione di disabilità rilasciato dal proprio medico curante o dalla struttura che segue l’assistito.
Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l’adozione di un provvedimento volto a migliorare il benessere psicofisico delle persone che presentano grave disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e problematiche psichiatriche e comportamentali ad elevata necessità di supporto;
Visto inoltre che il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19”, Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035)” all’art. 4 prevede che:
“Sanzioni e controlli
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo”.
Ritenuto quindi di dover modificare la predetta ordinanza sindacale n.37/2020, anche nella parte in cui si : ”AVVERTE CHE l’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.”;
Considerato che l’art. 3 della Costituzione, ricalcando le disposizioni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, sancisce che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” e che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.”
Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833” Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
Vista la legge n. 104/1992”Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
Vista la legge n. 13/89, come integrata dal dpr n. 503/1996;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
Vista la legge regionale del 09 settembre 1996, n. 38 “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio”;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e richiamato in particolare il comma 4: “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Visto l’ art. 50 del Dlgs n. 267/2000 “Competenze del sindaco e del presidente della provincia” e richiamato in particolare il comma 5.” In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.”
Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a nuove disposizioni:
1) In parziale deroga a quanto stabilito con l’ordinanza sindacale n.37 del 20/03/2020, “Misure di contenimento per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sul territorio comunale di Ladispoli”, dal lunedì alla domenica e nella fascia oraria ricompresa tra le ore 9:00 e le ore 17:00, i soli cittadini di Ladispoli che presentano grave disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e problematiche psichiatriche e comportamentali ad elevata necessità di supporto, accompagnati da persone facenti parte del proprio nucleo familiare potranno recarsi presso il Parco pubblico situato all’interno del Bosco di Palo e presso il lungomare più vicino alla propria abitazione.
2) Le uscite avverranno solo se strettamente necessario, con divieto di assembramento e rispettando le regole di distanziamento sociale dalle persone che non appartengono al proprio nucleo familiare per prevenire il rischio di contagio;
3) L’esigenza di uscire deve essere autocertificata come da disposizioni vigenti in materia.
4) È consigliabile che l’accompagnatore sia munito di altra documentazione, come il certificato attestante la condizione di disabilità rilasciato dal proprio medico curante o dalla struttura che segue l’assistito.
5) All’interno del Bosco di Palo dovranno essere rispettate le regole previste per la tutela dell’area protetta, così come indicate nell’apposita cartellonistica.
6) È fatto divieto a tutte le persone che non rientrano nei casi previsti dalla presente ordinanza accedere nel Parco pubblico del Bosco di Palo.
7) Restano ferme le altre disposizioni contenute nell’ordinanza sindacale n.37 del 20/03/2020.
AVVERTE
che in parziale modifica a quanto stabilito con l’ordinanza sindacale n.37 del 20/03/2020 “Misure di contenimento per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sul territorio comunale di Ladispoli :
“Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, del d.l. 25 marzo 2020 n.19, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano, quindi, le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
DISPONE
che la presente ordinanza sia:
• resa pubblica mediante la pubblicazione all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
• trasmessa:
-al Prefetto di Roma;
-al Commissariato P.S. di Civitavecchia;
-alla Compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia;
-al Centro di Coordinamento dei Servizi Cinofili ed a Cavallo della Polizia di Stato;
-alla Compagnia della Guardia di Finanza di Ladispoli;
-alla Stazione Carabinieri di Ladispoli;
-alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia;
-all’Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli;
-al Comando di Polizia Locale di Ladispoli;
-a tutte le Posizioni Organizzative del Comune di Ladispoli per gli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza;
AVVISA
che avverso la presente ordinanza può essere proposto:
– ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune;
– ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune.
Ladispoli 26 marzo 2020
Il Sindaco
Alessandro Grando